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Aree di attività

Diritto dei Consumatori:
Clausole abusive (o vessatorie), contratti negoziati dentro e fuori i locali commerciali, contratti a distanza, commercio elettronico, la multiproprietà immobiliare, servizi turistici (pacchetti tutto compreso), diritto di recesso, prodotti difettosi, garanzia legale di conformità e garanzie per i beni di consumo, Codice del Consumo ex D.Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206.
Consumatore o utente: E' il soggetto che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Professionista: E' il soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.
Pubblicità: qualsiasi forma di messaggio diffuso nell'esercizio di una attività commerciale, professionale o artigianale per promuovere la vendita di beni, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o servizi.
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta senza assumere forme subliminali.
Clausole vessatorie: condizioni contrattuali che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore, soggetto debole del rapporto, uno squilibrio importante dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto.
Le clausole vessatorie sono nulle salvo che siano state oggetto di trattativa privata. Alcune clausole sono comunque considerate vessatorie e pertanto nulle anche se oggetto di trattativa.
Recesso: potere del consumatore di sciogliersi dal rapporto contrattuale con il professionista determinando la estinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata A/R., di regola entro il termine di dieci giorni lavorativi dall'acquisto dei beni o dei servizi o dalla data di ricevimento della merce.
La comunicazione scritta può essere inviata entro lo stesso termine anche a mezzo telegramma, telex, posta elettronica e fax a patto che sia confermata con lettera raccomandata a.r. entro le quarantotto ore successive.
Responsabilità del produttore: il produttore è responsabile dei danni cagionati da difetti del suo prodotto.
Responsabilità del venditore: Il venditore è responsabile verso il consumatore per qualsiasi difetto di conformità del bene al momento della consegna entro il termine di due anni dalla consegna stessa.

Diritto Condominiale e delle locazioni
La "Comunione" ricorre allorquando su un bene determinato spettano congiuntamente pro indiviso, a più soggetti, il diritto di proprietà od altro diritto reale. Tale diritto si estende all'intero bene in concorso con gli altri.
Il "Condominio", specie di comunione, sorge allorquando in un edificio coesistono due o più proprietà esclusive e parti comuni indivise, le une alle altre legate da un nesso di reciproca complementarietà e strumentalità.
Distinguiamo il "piccolo" condominio o condominio minimo composto da due soli partecipanti, il "supercondominio" o condominio orizzontale in cui più condomìni hanno beni in comunione gestiti dal supercondominio ed il condominio "parziale" o subcondominio in cui dei beni non di proprietà esclusiva sono in rapporto di pertinenza solo con alcune unità immobiliari.
Il Condominio si scioglie allorquando un edificio o un gruppo di edifici appartenenti a diversi proprietari si distacca dal condominio originario costituendone uno separato.
Sorto il condominio, si pone l'esigenza di un regolamento volto a disciplinare non solo l'uso dei beni comuni ma anche i rapporti patrimoniali dei comproprietari tramite la quantificazione del diritto di proprietà comune che spetta al singolo condomino (valore millesimale).
Il regolamento è "contrattuale" quando è predisposto dall'originario, unico proprietario dell'intero edificio, accettato dagli acquirenti dei singoli piani e trascritto nei registri immobiliari, vincolando in tal modo anche i successivi eventuali acquirenti delle singole unità immobiliari
Il regolamento è assembleare quando è approvato di regola dalla maggioranza dei condomini riuniti in assemblea.
Tutti i condomini, nessuno escluso (salva la ipotesi per esempio in cui il costruttore nel regolamento contrattuale abbia escluso se stesso dalle spese comuni), sono tenuti a partecipare alle spese per la conservazione delle parti comuni, in proporzione del valore millesimale delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva. Tali valori sono per l'appunto espressi in millesimi in tabelle allegate al regolamento condominiale.
Qualora invece dei beni siano funzionali solo ad alcune unità immobiliari (condominio parziale) le relative spese di conservazione sono ripartite esclusivamente tra i proprietari di dette unità.
Il soggetto tenuto a vigilare sul rispetto del regolamento condominiale, ad eseguire le delibere assembleari, a garantire il pari uso e godimento delle cose comuni tra i condomini ed a riscuotere i contributi per la preservazione delle strutture e dei servizi comuni, è l'amministratore. Riguardo in particolare all'obbligo di riscossione delle quote di spesa, in caso di morosità di un condomino, l'amministratore può (rectius: deve) agire giudizialmente, senza necessità di una preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Diritto di Famiglia: separazione personale dei coniugi, divorzio, affidamento dei figli:
Separazione personale dei coniugi: La separazione legale (che differisce da quella di fatto) comporta la sospensione di molti obblighi nascenti dal matrimonio ed inerenti ai rapporti personali tra i coniugi. Tale stato deve essere dichiarato con sentenza dal tribunale competente il quale provvede ad omologare la separazione allorquando i coniugi ne pattuiscono le condizioni (separazione consensuale) ovvero a dichiararla in caso contrario. Divorzio: Il divorzio è lo scioglimento del matrimonio civile che ne determina la cessazione degli effetti civili (oltre al divorzio, tale cessazione interviene anche a seguito della morte di uno dei coniugi poiché tale evento comporta la cosiddetta naturale "conclusione del matrimonio").L'art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che "il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio [...] quando [...] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita". Il Tribunale prima di dichiarare lo scioglimento del vincolo matrimoniale (se si tratta di matrimonio solo civile, cioè celebrato davanti all'Ufficiale dello stato civile) o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (se si tratta di matrimonio concordatario), dovrà accertare l'esistenza di due condizioni.La prima, di natura soggettiva, è costituita dalla fine: della comunione materiale tra i coniugi, costituita dalla stabile convivenza, da un'organizzazione domestica comune, dal reciproco aiuto personale e dalla presenza di rapporti sessuali; della comunione spirituale consistente nell'affetto reciproco, nell'ascolto, nell'aiuto e nel sostegno psicologico reciproci, nella comprensione e nella condivisione dei problemi, su cui si fonda l'affectio coniugalis che li lega in una vera comunanza di vita e di spirito. La seconda, di natura oggettiva, costituita dall'esistenza di una delle cause tassativamente previste dalla legge (art.3 Legge 898/1970): che sia stata omologata la separazione consensuale oppure sia stata pronunciata, con sentenza definitiva, la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale (che è la prima udienza, in ambedue i casi); che uno dei coniugi sia stato condannato all'ergastolo o a qualsiasi pena detentiva per reati di particolare gravità; che uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto nel suo paese l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio ovvero abbia contratto nuovo matrimonio; che il matrimonio non sia stato consumato, ecc.. Il divorzio è ammesso sia per il matrimonio civile che per quello concordatario: in quest'ultimo caso, però, il Tribunale può pronunciare solo la cessazione degli effetti civili (non lo scioglimento), in quanto quelli religiosi possono venire meno soltanto con la dichiarazione di nullita' del sacramento del matrimonio, che può essere pronunciato solo dall'Autorità ecclesiastica.Lo scioglimento del matrimonio religioso comporta anche la cessazione degli effetti civili, tra cui l'obbligo al pagamento degli alimenti.Per la legge italiana deve trascorrere un periodo minimo di 3 anni dalla richiesta prima di ottenere il divorzio.

Diritto dell'Internet
: nuove tecnologie, e.commerce, contratti telematici, privacy, e.mail certificata, firma digitale.
Posta elettronica certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale opponibile ai terzi, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Con la certificazione dell'invio e della ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - viene fornito al mittente, da parte di un gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e di eventuali allegati. Nel contempo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, utilizzati come metodo di identificazione informatica.
Firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
E-commerce (commercio elettronico): consiste nella presentazione, vendita e gestione di prodotti, utilizzando strumenti elettronici quali appositi servizi web.
Contratto telematico: Il contratto telematico è l'accordo con cui le parti, mediante Internet, costituiscono, regolano o estinguono un rapporto giuridico patrimoniale. In pratica, con tale fattispecie negoziale, le parti adoperano comuni schemi contrattuali tipici o atipici, avvalendosi però della rete telematica.

Diritto della Privacy:
Diritto alla riservatezza della propria vita privata e delle informazioni personali. Ciascun soggetto è titolare del diritto di impedire che le informazioni che la riguardano diventino note ad altri, inclusi organizzazioni ed enti, qualora non abbia volontariamente scelto di fornirle (autorizzazione al trattamento dei dati personali).
I fondamenti costituzionali sono ravvisabili negli artt. 14, 15 e 21 Cost., rispettivamente riguardanti il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza e la libertà di manifestazione del pensiero. Soprattutto, però, si fa riferimento all'art. 2 Cost., incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell'uomo.

Diritto Assistenziale e previdenziale:
E' considerato invalido civile:
-il cittadino di età compresa tra i 18 e i 65 anni che ha menomazioni congenite o acquisite e che ha una riduzione della capacità lavorativa superiore ad 1/3 (33,33%);
-il minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età;
-il cittadino con più di 65 anni che ha difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.
-Il 33,33% di invalidità, soglia minima, dà diritto a prestazioni protesiche ed ortopediche.
-Il 46% di invalidità dà diritto alla iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro.
-Il 74% di invalidità dà diritto ad un assegno mensile di invalidità.
-Il 100% di invalidità, totale inabilità al lavoro, dà diritto alla relativa pensione alla quale può essere affiancata la indennità di accompagnamento se l'interessato è anche non autosufficiente o non autonomamente deambulante.
Il minore invalido che ha difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età ovvero che ha una perdita uditiva superiore ad una certa soglia, ha diritto alla indennità di frequenza.
E' considerato cieco civile:
- colui che è affetto da cecità totale (cieco assoluto);
- colui che ha un residuo di vista non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (cieco parziale).
Ad entrambe le categorie spettano prestazioni economiche.
Anche al sordomuto spettano prestazioni economiche qualora la ipoacusia superi una certa soglia.
Requisiti per lo ottenimento delle prestazioni economiche:
- requisito sanitario, volto ad accertare il grado di invalidità richiesto dalla legge;
- requisito amministrativo, volto a stabilire se vi siano le ulteriori condizioni previste dalla legge, quali ad esempio i limiti di reddito entro i quali poter erogare le prestazioni.
La domanda amministrativa per il riconoscimento delle invalidità deve essere presentata alla Commissione Medica presso l'ASL di competenza, corredata dal certificato medico che attesta la natura della infermità invalidante.

Diritto Tributario:
Possono essere oggetto di impugnativa con ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale i seguenti atti: l'avviso di accertamento, l'avviso di liquidazione, l'avviso di irrogazione di sanzione, la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi (c.d.silenzio-rifiuto).
Il processo tributario si introduce con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato. In caso di rifiuto tacito della restituzione il relativo ricorso può essere invece proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deve depositare nella segreteria della Commissione Tributaria Adita, l'originale del ricorso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito.
Ottenuta una sentenza di annullamento del provvedimento impugnato, la parte che vi ha interesse può chiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in giudicato, mediante ricorso da depositare innanzi alla segreteria della Commissione Tributaria qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata ed ogni altro caso innanzi alla segreteria della Commissione Tributaria Regionale. Il Giudice sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria può nominare un commissario ad acta per la esecuzione di detta sentenza.

Responsabilità Civile:
"Qualunque fatto doloso e colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Così recita l'art. 2043 del codice civile che sancisce il principio giuridico generale per cui ogniqualvolta si subisce un danno contro legge, per colpa o dolo del soggetto agente, si ha diritto al risarcimento dei danni;
del danno patrimoniale, cioè della perdita subita dal creditore (danno emergente) e del mancato guadagno (lucro cessante) nonchè del danno non patrimoniale (danno biologico, danno esistenziale e danno morale). In caso di contestazione, il danno deve essere provato sia nella sua esistenza che nella sua entità (quantificazione monetaria), salvo le ipotesi in cui esso è liquidato dal giudice anche di ufficio, con valutazione equitativa.
I danni risarcibili sono quelli legati da un nesso di regolarità o normalità causale con l'illecito senza il limite della loro "prevedibilità" al tempo in cui si è verificato il fatto illecito.

Recupero crediti:
Contratti, assegni, cambiali, fatture sono fonti del diritto di credito necessarie per procedere con un'azione (stragiudiziale e/o giudiziale) di recupero.
L'attività di recupero si contraddistingue in una fase stragiudiziale volta a compulsare il debitore al pagamento mediante solleciti scritti e telefonici. Successivamente, in caso di esito infruttuoso di tale fase e sulla scorta anche di verifiche ed informazioni sul conto del debitore, si procede con l'azione giudiziale.
Qualora il credito sia incorporato in un titolo (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ), alla scadenza, divenendo questi automaticamente esecutivi, si procede alla notifica di un precetto di pagamento.
In caso contrario, qualora il credito sia fondato su prova scritta (nei rapporti commerciali vedi gli estratti autentici delle scritture contabili, le fatture e bolle di consegna) si procede al deposito innanzi al giudice competente di un ricorso al fine di ottenere in tempi rapidi ai danni del debitore la emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento o consegna, in base al quale una volta divenuto esecutivo, si può agire coattivamente per la realizzazione del credito, previa notifica al debitore di un atto di precetto (intimazione al debitore di adempiere la propria obbligazione riconosciuta nel titolo).
La fase successiva è quella vera e propria della espropriazione che può concludersi con la vendita all'asta ovvero con l'assegnazione di ciò che è stato pignorato al debitore.
Il tutto, previa verifica della convenienza ed utilità concreta di una eventuale azione esecutiva, onde evitare al Cliente l'esborso di ulteriori spese non ripetibili.


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