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Diritto dei consumatori

Giurisprudenza e news

Cassazione civile , sez. III, 04 marzo 2010 , n. 5189
Danni da vacanza rovinata
Con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", sottoscritto dall'utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l'organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno "esattamente" adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 c.c., comma 1 (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.

Corte di Giustizia della Comunità Europea - sentenza del 15 aprile 2010 nel procedimento n. C-551/08.
Contratti del consumatore e spese di spedizione
Secondo la CGE, appare in contrasto con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 20 maggio 1997, 97/7/CE la normativa nazionale che consente al venditore, nei contratti a distanza, di addebitare al consumatore la spese di spedizione, in caso di recesso dal contratto
Viene pertanto posto un freno a quelle pratiche commerciali che- subordinando l'esercizio del diritto di recesso al pagamento delle spese di spedizione- di fatto limitano tale diritto, violando i principi di tutela del consumatore all'interno dell'UE.

Corte di Cassazione n° 26958/09 – contratto di soggiorno – risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta del creditore – 20.12.09. -
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto un contratto di soggiorno turistico, ha stabilito che la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, in particolare sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. La Corte ha precisato che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha sia nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, sia nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione da parte del creditore, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno.
fonte: giudicedipace.it

Corte di Cassazione - Sezione III civile - Sentenza 3 dicembre 2009 n. 25396
Tour operator sempre responsabili per i danni occorsi ai viaggiatori durante il godimento del pacchetto vacanze offerto.

La responsabilità dell'organizzatore del pacchetto turistico non è correlata ad una suo difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi e neppure alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative di esecuzione della prestazione essendo invece posta la regola secondo la quale, quante volte sarebbe configurabile la responsabilità contrattuale del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), allora l'acquirente del pacchetto turistico può senz'altro rivolgersi all'organizzatore, che assume del resto un'obbligazione di risultato". Sul tour operator grava altresì un obbligo di controllare "l'esecuzione della prestazione anche in ordine ad aspetti dell'attività del prestatore di servizi (albergatore) esulanti dalle premesse carattersitiche del viaggio".

Contratto di organizzazione di viaggio
Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 8 ottobre 2009, n.21388
Nel caso del contratto di organizzazione di viaggio concluso dal viaggiatore, tramite un intermediario, sulla base di un programma proposto da un organizzatore, vengono in campo tre distinti rapporti. Un primo rapporto di mandato, tra organizzatore di viaggi e intermediario, in base al quale il secondo colloca sul mercato i servizi offerti dal primo; un secondo rapporto di mandato, tra viaggiatore ed intermediario, in base al quale questi raccoglie le prenotazioni dei viaggiatori; un terzo rapporto, tra organizzatore di viaggi e viaggiatore, che deriva dal contratto concluso tra queste parti, attraverso l'intermediario.

Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un intermediario per il viaggiatore è considerato dalla legge come costitutivo di un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi. Per questo aspetto, il mandato che intercorre tra viaggiatore ed intermediario di viaggi, che operi concretamente come tale, facendo constare tale sua qualità nei documenti di viaggio, produce gli effetti propri di un contratto concluso da mandatario munito di poteri di rappresentanza. Ciò non toglie che il viaggiatore sia tenuto a somministrare all'intermediario i mezzi necessari por l'esecuzione del mandato (art. 1719 codice civile), e perciò i fondi che, secondo il contratto di viaggio, il viaggiatore è tenuto a versare all'organizzatore, in anticipo rispetto all'inizio della esecuzione del contratto da parte dello stesso organizzatore. Questi fondi, d'altro canto, sono incassati dall'intermediario come mandatario dell'organizzatore e lo stesso è tenuto a trasferirglieli secondo le condizioni previste dal contratto di mandato che lega queste due parti. È su questi fondi che il viaggiatore subirà l'addebito degli indennizzi dovuti all'organizzatore, secondo le clausole del contratto di viaggio, nel caso che il viaggiatore receda dal contratto. La natura di mandato con rappresentanza, che nei sensi già visti è propria dell'incarico dato dal viaggiatore al proprio agente di viaggi, non è incompatibile - ed anzi ciò trova riscontro nell'art. 1719 codice civile - con l'assunzione da parte dell'agente ed in confronto dell'organizzatore di obblighi propri, per il pagamento del corrispettivo come delle penali previste in caso di annullamento, quando l'incarico per la conclusione del contratto di viaggio sia conferito dal viaggiatore ed accettato dall'agente senza che il viaggiatore anticipi all'agente i fondi; in particolare, quando la prenotazione sia accettata dall'agente a ridosso della data a partire dalla quale il viaggio dovrà avere inizio (Cass., 28 novembre 2002, n. 16868)".

Lo specifico rapporto di mandato fra il tour, operator e l'agente di viaggio si evidenzia nel momento in cui il primo riceve dal viaggiatore il prezzo del pacchetto facendogli sottoscrivere il contratto di viaggio: l'agente infatti, in tale momento, da una parte assume le relative somme nel suo patrimonio e dall'altra parte le incassa come mandatario dell'organizzatore del viaggio, dal quale riceve le provvigioni, atteso che l'unico soggetto abilitato alla conclusione del contratto di viaggio con il consumatore è lo stesso organizzatore. Non può dunque ritenersi che il relativo pagamento sia stato effettuato da parte dei viaggiatori che hanno versato il relativo importo all'agenzia ma che l'agenzia doveva versare tali somme al tour operator, a conclusione del contratto di viaggio. In altri termini, l'obbligo di versare le somme riguardava da un lato l'organizzatore di viaggi che aveva venduto il pacchetto; dall'altra l'agenzia di viaggi.

Corte di giustizia delle Comunità europee - Sezione IV - Sentenza 16 ottobre 2008
MASSIMA: tutela dei consumatori - Commercio elettronico - Conclusione di contratti di assicurazione tramite internet - Obblighi del prestatore di servizi - Contatti con il cliente - Indirizzo di posta elettronica - Strumento non sufficiente - Contatti immediati - Numero telefonico - Messa a disposizione prima della conclusione del contratto - Facoltà di scelta del prestatore - Obbligo di prevedere mezzi non elettronici. (Direttiva n. 200/31/Ce, articolo 5)
Una compagnia di assicurazione che fornisce servizi solo tramite internet deve consentire una comunicazione rapida ed efficace con il consumatore-cliente anche prima della stipulazione del contratto. Di conseguenza, il prestatore di servizi è tenuto a fornire il proprio contatto telefonico nella fase antecedente alla conclusione del contratto e deve in ogni caso assicurare una comunicazione rapida ed efficace, senza intermediari. Il prestatore può scegliere lo strumento di cui avvalersi, inclusa una maschera di richiesta di informazioni elettronica a disposizione costante del consumatore, ma deve sempre prevedere un mezzo non elettronico nel caso in cui il cliente non sia in grado di avvalersi di internet.

Corte di giustizia delle Comunità europee - Sezione IV Sentenza 22 dicembre 2008
MASSIMA Consumatori - Azioni risarcitorie - Trasporto aereo - Cancellazione del volo - Disagi per i passeggeri - Diritto a un indennizzo - Sussistenza di circostanze eccezionali - Nozione comunitaria - Irrilevanza della frequenza dei problemi tecnici - Obbligo del vettore di adottare ogni misura idonea - Onere della prova del vettore - Diritto a un indennizzo. (Regolamento Ce 11 febbraio 2004 n. 261, articolo 5)

Il vettore che cancella il volo per motivi tecnici è tenuto a corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati. Per sottrarsi a tale obbligo, il vettore deve dimostrare che sussistevano circostanze eccezionali e imprevedibili, che non poteva controllare in modo effettivo, pur agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le misure del caso. Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. La frequenza di un problema tecnico non ha alcuna rilevanza per stabilire l'eccezionalità di una situazione.

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