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Diritto tributario

Giurisprudenza e news

Corte di Cassazione S.U. n° 11087/2010 – impugnabilità del preavviso di fermo amministrativo – 07.05.2010. -
“Quanto alla specifica e diretta impugnabilità del preavviso del fermo, non ignora il Collegio che taluni arresti, anche recenti hanno escluso la impugnabilità del provvedimento per carenza di interesse, ma tale indirizzo deve ritenersi superato dall'intervento di queste SS. UU. secondo il quale "Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19…Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie”.

La genericità della fattura può provare l'inesistenza della operazione
Cass., sez. Tributaria, n. 12246/2010 del 19/5/2010
"Nell'accertamento delle imposte sui redditi, qualora sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata dalla fattura non è stata mai posta in essere incombe all'Amministrazione finanziaria la quale adduca la falsità del documento (e quindi l'esistenza di un maggior imponibile), e può esser adempiuto, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del dpr 29 settembre 1973, n. 600, anche sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, come quelle emergenti, nella specie, dalla riscontrata anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto in discorso, che presentavano "delle irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese".

L’avviso bonario può sostituire a pieno titolo l’avviso di accertamento e di liquidazione.

Cassazione - sentenza del 9/12/09
In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensí con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per impugnazione o della commissione tributaria competente”.

Sanzioni tributatrie: dieci anni per la prescrizione del diritto alla riscossione.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sen. 25790 del 10.12.2009

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni ex art. 2953 c.c., che disciplina in via generale la c.d. actio iudicati.
Il sistema sanzionatorio tracciato dalle disposizioni dettate dall'art. 20 d.lgs. 472/1997, che prevede un arco temporale di cinque anni per la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione irrogata, è sì valido ma solo se non vi è stato contenzioso, altrimenti rimane valida la regola generale dell'actio iudicati - di cui all'art. 2953 c.c., non per applicazione analogica, ma per applicazione diretta.


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