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Spese di Giustizia

Legislazione Forense

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
(Gazzetta Ufficiale N. 139 del 15 Giugno 2002)


Parte I
Disposizioni generali
Titolo I
Oggetto e definizioni


ART. 1 (L)
(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.

ART. 3 (R)
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) "magistrato" è il giudice o il pubblico ministero, anche onorario, preposto alla funzione giurisdizionale sulla base di norme di legge e delle disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
b) "magistrato professionale" è il magistrato che ha uno stabile rapporto di servizio con l'amministrazione;
c) "magistrato onorario" è il giudice di pace, il giudice onorario di tribunale, il vice procuratore onorario, il giudice onorario aggregato;
d) "giudice popolare" è il componente non togato nei collegi di assise;
e) "esperto" è il componente privato dell'ufficio giudiziario minorile, dell'ufficio giudiziario di sorveglianza, dell'ufficio giudiziario agrario;
f) "ufficio giudiziario" è l'ufficio del magistrato competente secondo le norme di legge e le disposizioni dei codici di procedura penale e civile;
g) "ufficio" è l'apparato della pubblica amministrazione strumentale all'ufficio giudiziario, con esclusione in ogni caso dell'ufficio finanziario;
h) "ufficio finanziario" è l'ufficio dell'amministrazione finanziaria competente secondo l'organizzazione interna;
i) "funzionario addetto all'ufficio" è la persona che svolge la funzione amministrativa secondo l'organizzazione interna;
l) "ufficiale giudiziario" è la persona che svolge la funzione secondo l'organizzazione interna degli uffici notificazioni e protesti (UNEP);
m) "notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario", ai fini delle spettanze degli ufficiali giudiziari, è la trasmissione della notizia di un atto o la trasmissione di copia di un atto;
n) "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge;
o) "processo" è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale;
p) "processo penale" è il procedimento o processo penale e penale militare;
q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico;
r) "annotazione" è l'attività su supporto cartaceo o informatico per riportare il dato nei registri;
s) "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero;
t) "anticipazione" è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
u) "sanzione pecuniaria processuale" è la somma dovuta sulla base delle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, recuperabile nelle forme previste per le spese;
v) "sanzione amministrativa pecuniaria" è la sanzione pecuniaria, anche derivante da conversione della sanzione interdittiva, dovuta dalle persone giuridiche, dalle società e dalle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
z) "concessionario" è il soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale


ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)

1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

ART. 5 (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:

a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennità per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
e) le indennità di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.
i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime. (1)

2. Sono spese non ripetibili:

a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le
spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.

(1) Lettera inserita dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 6 (L)
(Remissione del debito)

1. Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà.
2. Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi dell'articolo 30 ter, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non è conclusa la procedura per il recupero, che è sospesa se in corso.

ART. 7 (R)
(Rogatorie all'estero)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.


Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario


ART. 8 (L)
(Onere delle spese)

1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

Parte II
Voci di spesa
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo


ART. 9 (L)
(Contributo unificato)

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.

ART. 10 (L)
(Esenzioni)

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500. (1)
5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Comma così da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.


ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)

1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.

ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)

1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.

ART. 13 (L)
(Importi)

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. (1)
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120. (2)
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). (3)
6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e' di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro 2.000. L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. (4)
6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. (4)

(1) Comma così da ultimo modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Comma così sostituito dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(3) Comma così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(4) Comma inserito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248 e così modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

ART. 14 (L)
(Obbligo di pagamento)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. (1)
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

(1) Comma così modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 15 (R) (1)
(Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato)

1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa.

2. Il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.

(1) Articolo così modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.


ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. (1)

(1) Comma inserito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248.

ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

ART. 18 (L)
(Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale
e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato)

1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.


Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

Capo I
Disposizioni generali

ART. 19 (R)
(Spese di spedizione, diritti e indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari)

1. Il presente titolo disciplina le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione.

ART. 20 (L)
(Indennità di trasferta)

1. L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennità di trasferta non è dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 è adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 21 (R)
(Calcolo delle distanze)

1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.
2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.


ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)

1. Alla notifica richiesta dall'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito, alla notifica dell'invito al pagamento e alla notifica richiesta dal pubblico ministero, di cui agli articoli 145, 158, 212 e 248, si applica la disciplina della notifica a richiesta d'ufficio del processo in cui è inserita.

Capo II
Notificazioni nel processo penale

Sezione I
Norme generali

ART. 23 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.

ART. 24 (L)
(Indennità di trasferta)

1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennità di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)

1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

ART. 26 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. L'indennità di trasferta è per ciascun atto di euro 0,36, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennità è corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,31.
3. L'indennità di trasferta è corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti


ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennità di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.

Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

Sezione I
Norme generali

ART. 28 (L)
(Contestualità di trasferte)

1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima località, percepisce una sola indennità di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, né quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.

ART. 29 (L)
(Diritti)

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio

ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo. (1)
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

(1) Comma così modificato dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 31 (L)
(Indennità di trasferta e spese di spedizione)

1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio è dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.

Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti

ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)

1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.

ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono più indennità di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, è anticipata dall'erario solo l'indennità di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.

ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)

1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

ART. 35 (L)
(Importo dell'indennità di trasferta)

1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:

a) fino a sei chilometri: euro 1,31;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,42;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,29;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,70.

ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)

1. I diritti e l'indennità di trasferta sono aumentati della metà per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza è dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennità.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, può farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volontà delle parti.

Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile

ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)

1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.

ART. 38 (L)
(Indennità di trasferta per atti di esecuzione)

1. Per gli atti di esecuzione, l'indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.

Titolo III
Spese di spedizione

ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare :

a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato

ART. 40 (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.

Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile

ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)

1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 43 (L)
(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)

1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.

Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile

ART. 45 (L)
(Indennità per testimoni residenti)

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti)

1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)

1. Nessuna indennità spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.

ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)

1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)

1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.

ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria.

ART. 51 (L)
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)

1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.

ART. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.

ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)

1. Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)

1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 55 (L)
(Indennità e spese di viaggio)

1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

ART. 56 (L)
(Spese per l'adempimento dell'incarico)

1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

ART. 57 (R)
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)

1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Titolo VIII
Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 58 (L)
(Indennità di custodia)

1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
2. L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.

ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene.

Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile

ART. 60 (R)
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato
nel processo penale e civile)

1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nella convenzione, che può prevedere differenziazioni al livello territoriale, sono stabiliti, in particolare:

a) i compensi, anche forfettizzati;
b) le modalità e le cadenze temporali del pagamento dei compensi;
c) le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
nel processo penale e amministrativo

ART. 61 (R)
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione
di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)

1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.

ART. 62 (R)
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)

1. Con apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa sono disciplinate le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato.

ART. 63 (R)
(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. L'importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l'incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.
2. L'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all'articolo 62.

Titolo XI
Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili

ART. 64 (L)
(Indennità dei magistrati onorari)

1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, comma 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.

ART. 65 (L)
(Indennità dei giudici popolari nei collegi di assise)

1. Ai giudici popolari spetta una indennità di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennità è aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari è corrisposta una indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purché comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennità e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.

ART. 66 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)

1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

ART. 67 (L)
(Indennità degli esperti dei tribunali di sorveglianza)

1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui può avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, comma 5, riferite ai magistrati di tribunale.

ART. 68 (L)
(Indennità degli esperti delle sezioni agrarie)

1. Agli esperti delle sezioni agrarie è dovuta, per ogni udienza, l'indennità di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale

ART. 69 (L)
(Spese escluse)

1. Sono escluse dalle spese di giustizia:

a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

ART. 70 (L)
(Spese straordinarie)

1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.

Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza

ART. 71 (L)
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni,
ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)

1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.

ART. 72 (R)
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia)

1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

ART. 73 (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)

1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.
2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.

Parte III
Patrocinio a spese dello stato

OMISSIS


Parte IV
Processi particolari

OMISSIS

Parte V
Registri

OMISSIS

Parte VI
Pagamento


Titolo I
Titoli di pagamento delle spese

Capo I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario

ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)

1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.

ART. 166 (L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)

1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.

ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennità di trasferta agli ufficiali giudiziari)

1. Le indennità di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'UNEP.

Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato

ART. 168 (L)
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato
e dell'indennità di custodia)

1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.

ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)

1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.

ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)

1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)

1. Il decreto di pagamento emesso dal magistrato costituisce titolo di pagamento della spesa in tutte le fattispecie previste dal presente testo unico.

Capo III
Responsabilità

ART. 172 (L)
(Responsabilità)

1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa.

Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario
Capo I
Soggetti abilitati e modalità di pagamento

ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)

1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario è eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.

ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)

1. Il pagamento è eseguito dall'ufficio postale a richiesta del beneficiario.
2. Il pagamento è sempre eseguito dall'ufficio postale se nel Comune dove ha sede l'ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)

1. Sino a che l'ufficio che dispone il pagamento e quello che lo esegue non sono collegati con tecnologie informatiche, il concessionario o l'ufficio postale competente ad eseguire il pagamento è quello territorialmente più vicino all'ufficio che dispone il pagamento.

ART. 176 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore; il creditore può chiedere il pagamento in contanti sino all'importo indicato dall'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, come eventualmente modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo.
2. E' ammesso il pagamento in contanti a soggetto diverso dal beneficiario, munito di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. E' ammesso l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento

ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)

1. Per ciascun ordine o decreto di pagamento emesso, l'ufficio che dispone il pagamento compila l'apposito modello, con i seguenti dati:
il numero d'iscrizione nel registro delle spese pagate dall'erario;
i dati anagrafici e il codice fiscale del beneficiario se persona fisica, ovvero la denominazione, la sede, il codice fiscale e i dati identificativi del legale rappresentante se persona giuridica o ente;
gli estremi della fattura qualora il beneficiario sia soggetto all'imposta sul valore aggiunto;
l'indicazione dell'importo lordo, delle ritenute da operare, dell'ammontare delle imposte dovute e dell'importo netto;
le coordinate bancarie del conto corrente ovvero il numero di conto corrente postale sul quale effettuare l'accreditamento;
gli estremi dell'eventuale delega per l'accreditamento, se il conto corrente è intestato a soggetto diverso dal beneficiario;
gli estremi dell'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario;
il timbro con la data dell'ufficio che dispone il pagamento e la sottoscrizione del funzionario addetto.
2. Il modello di pagamento è conforme agli allegati n. 2 e n. 3 del presente testo unico e ha appositi spazi per la quietanza del beneficiario e per l'indicazione degli estremi dell'accreditamento.
3. Entro un mese dall'emissione dell'ordine o decreto di pagamento, il modello è trasmesso al competente concessionario in duplice copia, ovvero al competente ufficio postale in unico esemplare, nonché al beneficiario, per il quale, solo in caso di pagamento in contanti, assume valore di avviso di pagamento. Entro lo stesso termine l'ufficio trasmette copia della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento al funzionario delegato.

ART. 178 (R)
(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)

1. Prima di compilare il modello di pagamento, l'ufficio acquisisce la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto all'imposta sul valore aggiunto.
2. La fattura può essere emessa con imposta sul valore aggiunto (IVA) ad esigibilità differita ai sensi dell'articolo 6, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Capo III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento

ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)

1. L'ufficio che esegue il pagamento accerta la regolarità formale del modello, verificando la presenza dei dati indicati all'articolo 177, comma 1, e rifiuta il pagamento qualora il modello sia privo di uno o più di essi.
2. L'ufficio che esegue il pagamento identifica il soggetto che richiede il pagamento in contanti, acquisisce la firma di quietanza, acquisisce l'eventuale delega per il pagamento a soggetto diverso dal beneficiario, o annota gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente bancario o postale sul modello di pagamento; ordina cronologicamente per giornata i modelli di pagamento pervenuti ed esegue l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, rispettando l'ordine cronologico e l'ordine crescente d'importo.
3. Se non è possibile eseguire il pagamento in contanti per inutile decorso del termine di decadenza, o l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale, per cessazione del rapporto, per errata indicazione del numero di conto o per qualsiasi altra causa, l'ufficio restituisce il modello di pagamento all'ufficio che lo ha inviato ed effettua apposita annotazione nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 182.

ART. 180 (R)
(Adempimenti dell'ufficio postale)

1. L'ufficio postale rimette il modello di pagamento quietanzato alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.
2. L'ufficio postale, nel caso in cui non sia possibile eseguire l'accreditamento sul conto corrente postale, ne dà comunicazione alla competente filiale di Poste Italiane S.p.a.

ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)

1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.
2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.
3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.
4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.
5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

ART. 182 (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)

1. Il concessionario e la filiale di Poste Italiane S.p.a. compilano un prospetto riepilogativo dei pagamenti su apposito modello, conforme agli allegati numeri 4 e 5 del presente testo unico.
2. Il modello, riferito a ciascun ufficio che ha disposto i pagamenti, contiene i seguenti dati:
i pagamenti eseguiti nel mese precedente in ordine cronologico;
i mancati accreditamenti, specificando se già risultano come pagamenti nei prospetti precedenti;
i mancati pagamenti in contanti per decorso del termine di decadenza;
la sottoscrizione del funzionario addetto.
3. Il modello compilato dal concessionario contiene, inoltre, in corrispondenza di ogni singolo pagamento, l'importo dei compensi trattenuti, la descrizione dei capitoli ed articoli d'entrata ai quali erano destinate le somme utilizzate per effettuare i pagamenti e per l'attribuzione del compenso, il totale di ciascun capitolo e articolo.
4. Il prospetto riepilogativo è trasmesso, entro il dieci di ciascun mese, unitamente ai modelli di pagamento, all'ufficio del funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 183.
5. Una copia del prospetto riepilogativo resta agli atti del concessionario e della filiale di Poste Italiane S.p.a., unitamente a copia di ciascun modello di pagamento.

Capo IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili

ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)

1. Il funzionario delegato incaricato riscontra la corrispondenza tra il prospetto riepilogativo e i modelli di pagamento allegati, verifica la regolarità, anche sulla base della documentazione relativa ai singoli modelli di pagamento, provvede alle eventuali rettifiche in relazione alle somme indebitamente pagate e ai mancati accreditamenti, anche risultanti dai prospetti successivi.
2. Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, il funzionario delegato incaricato procede all'emissione di ordinativi a valere sulle apposite aperture di credito.
3. Gli ordinativi emessi per la regolazione contabile dei pagamenti effettuati dal concessionario recano l'indicazione dei pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata ai quali far affluire le corrispondenti somme.
4. Gli ordinativi per il rimborso a Poste Italiane S.p.a. dei pagamenti effettuati sono emessi distintamente per ogni filiale, che ha predisposto il prospetto riepilogativo, e sono accreditati sulla contabilità speciale a favore di Poste Italiane S.p.a., in essere presso le sezioni della tesoreria provinciale dello Stato coesistenti con le singole filiali interessate.
5. Il funzionario delegato, entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, presenta alla competente ragioneria provinciale dello Stato il rendiconto delle somme complessivamente a lui accreditate; per il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e la Corte dei conti il funzionario delegato presenta il rendiconto secondo i rispettivi regolamenti di autonomia finanziaria.

ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)

1. Il funzionario delegato effettua il versamento all'erario delle ritenute e dell'imposta di bollo, il versamento alle Regioni e ai Comuni dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), nonché il versamento alle Regioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con distinti ordinativi tratti sulle aperture di credito.

ART. 185 (R)
(Aperture di credito)

1. Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, per il processo civile e penale, del Ministero della difesa, per il processo penale militare, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario, nonché secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, per il processo amministrativo e contabile.
2. Le amministrazioni diverse da quelle statali comunicano alla competente ragioneria provinciale dello Stato l'importo e la data di accreditamento dei fondi trasferiti al funzionario delegato incaricato del rimborso e della regolazione dei pagamenti.

ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)

1. I funzionari amministrativi che svolgono la funzione di funzionari delegati sono quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, quelli individuati con decreto dirigenziale del Ministero della difesa, quelli risultanti dall'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, nonché quelli risultanti dai regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti.

ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)

1. Le somme indebitamente pagate non ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale sono recuperate mediante iscrizione a ruolo, nei confronti del beneficiario, da parte dell'ufficio che dispone il pagamento.
2. Le somme indebitamente pagate ascrivibili a responsabilità del concessionario o dell'ufficio postale, sono escluse dagli ordinativi di pagamento emessi dal funzionario delegato, previa rettifica dei modelli riepilogativi e, qualora già comprese negli ordinativi di pagamento, sono stornate unitamente ai relativi compensi, maggiorate dalle sanzioni previste dall'articolo 14, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, negli ordinativi di pagamento successivi.

Capo V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento

ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)

1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

ART. 189 (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a)

1. I rapporti con le Poste Italiane S.p.a. per i pagamenti effettuati sono regolati da convenzione approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Nella convenzione sono stabiliti, in particolare:
i compensi, anche forfettizzati, compresi quelli relativi ai pagamenti effettuati dal 1999;
le modalità e la cadenza temporale del pagamento dei compensi;
le penalità per l'inosservanza degli obblighi.

Capo VI
Pagamenti con modalità telematica

ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per tutte le fasi della procedura.

Titolo III
Pagamento delle spese a carico dei privati

Capo I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo

ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 192 (R)
(Modalità di pagamento)

1. Il contributo unificato è corrisposto mediante:
versamento ai concessionari;
versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

ART. 193 (R)
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell'economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.
2. Con la convenzione sono stabiliti:
i compensi spettanti agli intermediari;
le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 194, comma 3;
le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

ART. 194 (R)
(Ricevuta di versamento)

1. La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
l'ufficio giudiziario adito;
le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
le generalità delle altre parti.
2. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
3. Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6. Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale.

ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile

ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalità di pagamento)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

Capo III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari

ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennità di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.

ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)

1. Per le spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, e tributario, le regole tecniche telematiche per l'anticipo, il versamento, l'eventuale rimborso delle somme, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

Capo IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale

ART. 199 (L)
(Pagamento delle spese di viaggio e indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici
citati a richiesta di parte nel processo penale)

1. Le spese di viaggio e le indennità spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.

Parte VII
Riscossione

OMISSIS


Titolo VII
Riscossione del contributo unificato

ART. 247 (R)
(Ufficio competente)

1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

ART. 248 (R)
(Invito al pagamento)

1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. (1)
2. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

(1) Comma così modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.

ART. 249 (R)
(Norme applicabili)

1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.

Parte VIII
Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario

OMISSIS

Parte IX
Norme transitorie

OMISSIS



ART. 302 (L)
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.










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