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Giurisprudenza e news
Notifiche in proprio ex Lege n. 53/94 - momento perfezionativo
Consiglio di Stato - Sezione VI - sentenza n. 2055 del 13/04/2010.
Il Consiglio di Stato sancisce, in termini da ritenersi – oramai - “decisivi”, il pieno riconoscimento dell’applicazione del disposto dell’art. 149, co. 3, c.p.c. (aggiunto dall’art. 2, co. 1, lett. e), L. 28/12/2005, n. 263, proprio al fine di dare corso al dictat della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002) alle notifiche degli atti giudiziari effettuate direttamente dagli Avvocati per mezzo del servizio postale, a norma dell’art. 3, L. 21/01/1994, n. 53. Anche per tali fattispecie, quindi, la notificazione “si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”, ovvero con la consegna all’ufficio postale per la effettiva spedizione mediante lettera raccomandata a/r. Questo, con salvezza di possibili decadenze rispetto ai termini di Legge (specie quelli previsti, nei giudizi amministrativi, per l’impugnazione degli atti), dovendosi ritenere, optimo iure, la notificazione perfezionata – appunto – alla data della spedizione (coincidente, qui, con quella della consegna all’ufficio), e non già a quella dell’effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Giudicato, legittimazione attiva, rigetto
Cassazione civile , sez. III, sentenza 22.04.2009 n° 9558
A parte che, in mancanza di qualsiasi specificazione del ricorrente, la pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad agire va intesa come rigetto per mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, sicchè tale pronuncia è una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio, le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore ad Euro 1.032,91, da ritenersi sempre pronunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, sono ricorribili in cassazione, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., per violazioni della costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse le altre violazioni di legge, quale la violazione dell'art. 2909 c.c., trattandosi di norma di carattere sostanziale e non processuale.
Credito frazionato - Improponibilità della domanda
Cassazione civile, 11 giugno 2008, n. 15476
Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo; tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di detto credito vanno dunque dichiarate improponibili”.
Infrazionabilità del credito
Cassazione S.U. sentenza del 15/11/2007 n. 23726
“Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buonafede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi lo parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditorio in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23726 del 15/11/2007).
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