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Giurisprudenza e news
Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 19 gennaio 2010, n.2010: Risarcimento del danno - Omesso esercizio dell'autotutela da parte della PA - Ammissibilità).
Ove il provvedimento di autotutela non venga tempestivamente adottato, al punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d'altro genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via l'annullamento dell'atto, la responsabilità della P.A. permane ed è innegabile.
Non si tratta, quindi, dell'indebita interferenza della giurisdizione sulle modalità di esercizio del potere amministrativo, ma dell'accertamento che il danno conseguente all'atto illegittimo ha esplicato tutti i suoi effetti, per non essere la PA tempestivamente intervenuta ad evitarli, con i mezzi che la legge le attribuisce".
Libero accesso alla e-mail del dipendente se il datore conosce la password personale
Corte di cassazione - Sezione V penale - Sentenza 11-19 dicembre 2007 n. 47096
MASSIMA Reati contro l'inviolabilità dei segreti - Violazione di corrispondenza informatica - Lavoratore dipendente - Accesso del superiore gerarchico - Reato - Esclusione. (Cp, articolo 616) Nel caso in cui il datore di lavoro, in forza di regolamento aziendale, sia legittimamente a conoscenza della password atta a proteggere il sistema informatico, la corrispondenza informatica o telematica del singolo dipendente non può essere qualificata come «chiusa», pertanto, non è ravvisabile una violazione dell'articolo 616 del Cp nell'ipotesi in cui il superiore gerarchico prenda cognizione del contenuto della posta elettronica del lavoratore assente.
Punibile l’uso di software «copiati» all’interno dello studio professionale
Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 8 maggio-19 giugno 2008 n. 25104
LA MASSIMA Marchi e brevetti - Diritto d’autore - Duplicazione abusiva di un programma per elaboratore - Scopo commerciale o imprenditoriale - Irrilevanza. (Legge 633/1941, articolo 171-bis, comma 1)
La condotta di duplicazione abusiva di un programma per elaboratore è punita, dall’articolo 171-bis, comma 1, della legge sul diritto d’autore, a titolo di dolo di profitto il quale, più ampio del previgente dolo di lucro, comprende anche l’intendo di destinare la copia all’uso in uno studio professionale. Non rileva, pertanto, lo scopo commerciale o imprenditoriale previsto per l’ipotesi della detenzione
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